Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “ Testo unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza “
Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. Ord. […]
Art.
115
Non
possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre
agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche
sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La
licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale
o di intromettitore.
Tra
le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per
la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante
bollettini od altri simili mezzi.
La
licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
E’
ammessa la rappresentanza.
Per
le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di
recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità’.
Per
le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere
di affissione di cui all’articolo 120 può essere assolto mediante
l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle
relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il
titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare
preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa
l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza il registro delle operazioni.
I
suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria
qualità e dell’agenzia per la quale operano. […]
Art.
134
Senza
licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di
eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo
il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle
persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato
membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano
riportato condanna per delitto non colposo.
Guardia
Giurata Moderna - Selezione e addestramento individuale
I
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire
la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani.
La
licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un
esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà
individuale.
Il
regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l’institore, o chiunque eserciti
poteri
di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto
o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati
l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti
previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art 134bis
(Disciplina
delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione europea)
1.
Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro
dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della
Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e
delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per
l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli
adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di
stabilimento, attestati dall’autorità’ del medesimo Stato o, in
mancanza, verificati dal prefetto.
2.
I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità
indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.
3.
Il Ministro dell’interno e’ autorizzato a sottoscrivere, in
materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le
competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il
reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle
condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività’, nonché
dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Art.
135
I
direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro
degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le
generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre
indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale
registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con
gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità,
mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento,
fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello
Stato.
I
direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro
ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle
operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative
mercedi.
Essi
non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da
persone non munite della carta di identità o di altro documento
fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello
Stato.
Art.
136
La
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità
tecnica ai servizi che intende esercitare.
La
revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni
delle guardie che dipendono dall’ufficio.
L’autorizzazione
può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di
ordine pubblico.
Art.
137
Il
rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal
Prefetto.
La
cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti
all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni
imposte dalla licenza.
Il
Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la
cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.
Lo
svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati
dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere
obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale
l’ufficio era autorizzato.
Art.
138
Le
guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1)
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea;
2)
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di
leva;
3)
sapere leggere e scrivere;
4)
non avere riportato condanna per delitto;
5)
essere persona di buona condotta morale;
6)
essere munito della carta di identità;
7)
essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni su lavoro.
Il
Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalità individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.
Ai
fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata
di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto
tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato
membro d’origine per lo svolgimento della medesima attività. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.
Guardia
Giurata Moderna - Selezione e addestramento individuale
La
nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal
prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il
prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la
licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari
durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi
secondo
quanto
stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le
disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione
del presente testo unico.
Salvo
quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni
mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita’ di
incaricati di un pubblico servizio.
Art.
139
Gli
uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica
sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le
richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art.
140
I
contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con
l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 206,00 ad €
619,00.
Art.
141
I
provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo
sono definitivi.[…]